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Le garanzie sono concesse alle PMI di autotrasporto a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale. Di conseguenza per le operazioni relative a queste imprese i soggetti richiedenti (banche e intermediari finanziari) non sono tenuti al pagamento della commissione “una tantum” prevista dalle disposizioni operative. Per il settore dell’autotrasporto non sono previste particolari modalità applicative e rimangono dunque valide le disposizioni operative generali del Fondo di Garanzia con l’importante eccezione dell’importo agevolabile che viene ridotto a 750 mila euro (rispetto al tetto di 1,5 milioni previsto per gli altri settori). Due ulteriori limitazioni derivano dall’applicazione della normativa comunitaria relativa al cosiddetto “de minimis” (Regolamento CE 1998/2006). In primo luogo l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari. In secondo luogo il citato Regolamento europeo non si applica “agli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada”. Pertanto, non potranno essere ammesse all’intervento del Fondo operazioni di garanzia per finanziamenti concessi a PMI a fronte di investimenti riguardanti autoveicoli.
DB
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